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Condizioni Generali di Vendita
Per i beni nuovi
la garanzia è fornita dal rispettivo
produttore e attestata dalla nostra fattura di vendita.
Il diritto di recesso senza motivazione (entro
10 gg) non si applica solo per i beni nuovi venduti "su
ordinazione" del cliente.
Per i beni usati
Vale solo il diritto di recesso entro 10 giorni
dal ricevimento della merce.
Spese sul diritto di recesso e restituzione per
Beni Nuovi & Usati
In caso di Restituzione o applicazione del
Diritto di Recesso, l'unico costo non rimborsato al Cliente sono le
spese di spedizione per la restituzione del bene
Per tutto quello che Ecofirenze non ha nello
specifico indicato riguardo le condizioni di vendita, si fà
riferimento al seguente Decreto Legislativo parzialmente riportato
qui di seguito.
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.
185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
21 giugno 1999 (Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
...omissis...
Art. 1. D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende
per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni
o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di
un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso; b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai
contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili
all'attivita' professionale eventualmente svolta; c) fornitore: la
persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel
quadro della sua attivita' professionale; d) tecnica di
comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e'
riportato nell'allegato I; e) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la
cui attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei
fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti
a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi
finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato
II; b) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla
costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione
di una vendita all'asta (non iclude il "Compralo Subito").
Art. 3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di
qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni: a) identita' del fornitore e, in caso di
contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del
fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del
servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalita' del
pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e
di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del
diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3; g) modalita' e tempi di restituzione o
di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h)
costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata
della validita' dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del
contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui
scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite
in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica
di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i
principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle
categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche,
l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per
iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del
contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque
essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a)
un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2; b) l'indirizzo geografico della sede del
fornitore a cui il consumatore puo' presentare reclami; c) le
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di
durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante
una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore
della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da
qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
decorrente: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b)
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del
contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia
soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre: a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il
consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto ai
commi 1 e 2 per i contratti: a) di fornitura di servizi la cui
esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1; b) di
fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di
controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d)
di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore; e) di fornitura di giornali,
periodici e riviste; f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con
l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalita'
ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del
bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono
le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore.
Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e
in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e'
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un
servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal
fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto,
senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il
diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai
precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al
terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio
fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo
dal fornitore, senza alcuna penalita', fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Art. 6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il
fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla
indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa
il consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per
il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da
esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il
fornitore non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o
superiori.
Art. 7. E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1
dell'articolo 6 non si applicano: a) ai contratti di fornitura di
generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di
consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo
di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari; b) ai contratti di fornitura di servizi
relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore
si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un
periodo prestabilito.
Art. 8. Pagamento mediante carta
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento
mediante carta ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento,
da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9. Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al
consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui
la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni
caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10. Limiti all'impiego di talune
tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del
telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il
consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse
da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11. Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal
presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal presente decreto legislativo.
Art. 12. S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge
penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del
presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalita' di
cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma
1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti
sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.
281.
Art. 14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di
coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e
dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in
vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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