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EdilFuturaWeb effettua le vendite on line nella totale trasparenza secondo i principi e valori della community di eBay e nel rispetto delle normative vigenti (e successive modificazioni) in merito alla vendite a distanza.
RICEVIAMO ORDINI VIA MAIL a : 
edil.futura@yahoo.it
TELEFONO e FAX: 0984.963342 - MOBILE 335.1525179
 SITO INTERNET:
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                                                         Normative Vigenti:
L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n 59 attribuisce valore legale ad ogni effetto ai documenti, agli atti, ai dati, ai contratti formati dai privati e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti informatici, trasmessi per via telematica e redatti con formalità previste dal regolamento attuativo della stessa legge.
Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".
Affinché ai contratti telematici sia riconosciuta validità giuridica, occorre:
- Che al cliente venga consentito di utilizzare il sistema solo in modalità dimostrativa, così da non compiere inavvertitamente operazioni che lo potrebbero giuridicamente vincolare;
- Che sia prevista su ogni pagina visualizzata la possibilità di abbandonare la stipulazione e di cancellare i dati fino a quel momento inseriti;
- Fare in modo che il cliente dia inequivocabilmente il proprio consenso;
- Accertarsi dell’identità del cliente.

Il contratto on-line si considera concluso quando il destinatario del servizio ha ricevuto dal fornitore, per via elettronica, l’avviso di ricevimento (cioè la ricevuta di ritorno) dell’accettazione dell’ordine.
PRESCRIZIONI E DIVIETI
Per quanto riguarda le prescrizione e i divieti cui è tenuto l’aspirante venditore in rete occorre fare riferimento congiunto ai decreti legislativi 50/1992, 114/98 e 185/1999.  Il D. Lgs. 15/1/1992 n. 50, in attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e il D.lgs 22/5/99 n 185, in attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, sono certamente da applicarsi a quelle "forme particolari di vendita", tra cui sono compresi i contratti stipulati mediante l'uso di strumenti informatici e telematici; infatti, lo stesso decreto 114/98 stabilisce l’estensione al commercio via internet delle disposizioni previste dal decreto legislativo 50/92, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Il decreto del 1998, inoltre vieta l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, consentendo, però, l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, purché non comportino spese o vincoli per il consumatore.
I TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI ED IL DIRITTO DI RECESSO
I decreti legislativi 50/92 e 185/99 prevedono particolari oneri informativi a carico del venditore e la possibilità per il compratore di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni. In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa nei confronti del consumatore " in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza ", riguardanti l'identità del fornitore (incluso il suo indirizzo geografico), le caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del prezzo e altri dettagli. Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore, entro il momento dell'esecuzione del contratto, riceva la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo a disposizione e accessibile da parte del consumatore) di tutte le informazioni. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta, mentre i termini utili per poter esercitare il diritto di recesso è di dieci giorni.

LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
La competenza territoriale per le controversie sui contratti e-commerce è del giudice civile "del luogo di residenza o del domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato". I contratti stipulati via internet presentano tuttavia la difficoltà dell’identificazione del domicilio "tradizionale", che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo. Non ha senso fare riferimento al computer sul quale risiede il sito come luogo di residenza, né all’indirizzo elettronico attivato presso un provider. Per stabilire la competenza territoriale, in caso di controversie, è necessario fare riferimento al domicilio e alla residenza fisica del consumatore.

EdilFuturaSrl  1 Febbraio 2011