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AutoricambiWeb - Ricambiauto Ricambi ed Accessori per auto, moto e cicli
Fino a pochi anni fa, dover sottoporre la propria auto alla manutenzione ordinaria richiava di comportare qualche piccolo inconveniente, infatti, per non perdere la garanzia era obbligatorio recarsi presso un concessionario ufficiale della casa madre del veicolo, il che poterva trdursi in attese più lunghedel previsto, dovute alla forte richiesta ed a prezzi spesso elevati.....
 
Oggi tutto questo non esiste più.....
 
A rispondere a  questa semplice ma importante domanda è il Regolamento (CEE) n. 1400/2002, detto anche "Regolamento Monti", emanato dalla Comunità Europea e, dunque, valido anche in Italia.
 
Secondo tale Regolamento è illegale, da parte delle Case automobilistiche, limitare la manutenzione delle auto nuove soltanto presso la propria rete ufficiale, mentre ad ogni officina generica è data la possibilità di acquistare ricambi presso la rete del costruttore.
Alle officine generiche viene attribuito il potere di utilizzare le stesse parti di ricambio originali progettate sulle specifiche del costruttore, nonché quello di procurarsi parti di ricambio anche da canali commerciali indipendenti dal circuito delle officine ufficiali delle Case stesse.  
 
Il Regolamento Monti attribuisce i seguenti diritti ai consumatori e alle officine generiche:
 
Diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso officine di sua scelta, purché qualificate
 
Diritto del consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso officine di sua fiducia.
 
Diritto dell’officina generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore
 
 
Diritto dell’officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica
 
Diritto dell’officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)” fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla casa automobilistica
 
Diritto delle officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi .
 
Diritto delle officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle officine “autorizzate”. 
 
Tali principi sanciscono il principio della libera concorrenza e del libero mercato.
E’ possibile adesso provvedere alla manutenzione della nostra auto dove riteniamo più opportuno, purchè l’officina cui ci affidiamo, abbia precisi requisiti che lo autorizzino allo specifico compito.
Tutto ciò senza che possa venire negata l’applicazione della Garanzia del Costruttore.
 

Tutti i Ns prodotti sono certificati e corrispondenti alla normativa (CEE) n. 1400/2002